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Comunicazione prevista per gli alloggi ad uso turistico
Obbligo di comunicazione degli alloggi affittati per uso turistico

Obbligo di comunicazione degli alloggi affittati per uso turistico

Una circolare provinciale dello scorso dicembre stabilisce l'obbligo di comunicare al Sistema informativo del turismo della Provincia autonoma di Trento i dati relativi ad appartamenti in locazione ad uso turistico, quando si offrono per un periodo superiore ai 14 giorni di locazione all'anno, anche non continuativi. 

Si  precisa  fin d’ora che tale comunicazione non riguarda gli alloggi già considerati in altre strutture ricettive quali, ad esempio,  le “case e appartamenti per vacanze” di cui all’articolo 34 della legge provinciale di cui all’oggetto; la comunicazione non riguarda neppure le cosiddette “seconde case” cioè le case in disponibilità del proprietario e non collocate sul mercato della locazione turistica.

Note informative per i cittadini

SISTEMA INFORMATIVO DEL TURISMO

Ai sensi dell’articolo 37 bis della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e s.m. la Provincia acquisisce, nell'ambito del proprio Sistema Informativo del Turismo, i dati relativi alla ricettività degli alloggi in locazione ad uso turistico diversi dalle tipologie degli esercizi extra-alberghieri previsti dall'articolo 30 della medesima normativa (CAV Case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, ecc.).

L’interesse pubblico di disporre di una chiara e completa conoscenza di questo importante settore ha quindi motivato la scelta del legislatore di introdurre una agevole comunicazione, che al fine di rappresentare correttamente l’intera realtà territoriale, risulta essere obbligatoria.

CHI E’ TENUTO ALLA COMUNICAZIONE

Chi offre in locazione ai turisti, per un periodo minimo di seguito specificato, case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo, deve darne informazione al comune competente per territorio. Per i titolari degli alloggi che aderiscono al progetto volontario (di APT e Consorzi Pro Loco) di classificazione (progetto genziane), la comunicazione si intende assolta attraverso l’adesione al progetto; sarà cura dell’Organizzazione turistica aggiornare il Sistema informativo del turismo.

OBBLIGATORIETA’ DELLA COMUNICAZIONE

L’obbligatorietà è stabilita dell’articolo 37 bis della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e s.m.. L’omessa o incompleta indicazione della comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 150 euro per ciascuna casa o appartamento.

PERIODO MINIMO

Il periodo minimo di offerta dell'alloggio ai fini turistici, oltre il quale deve essere effettuata al comune competente la comunicazione prevista, è fissato in quattordici giorni, anche non consecutivi, su base annua. Per offerta dell'alloggio si intende la messa in disponibilità dell'alloggio medesimo sul mercato delle locazioni turistiche, a prescindere dalle giornate di effettivo affitto o utilizzo del medesimo.

COME FARE LA COMUNICAZIONE

La comunicazione di ogni singolo alloggio deve essere realizzata dall'interessato su apposito modello cartaceo ovvero tramite comunicazione on-line. Il modello è scaricabile all’indirizzo www.turismo.provincia.tn.it (sezione in evidenza dell’home page: “alloggi turistici”) ed è inoltre disponibile presso le singole amministrazioni comunali e le organizzazione turistiche periferiche (Apt e Consorzi Pro loco).

COMUNICAZIONE ON-LINE

La comunicazione può essere realizzata collegandosi all’indirizzo www.alloggituristici.provincia.tn.it previa registrazione nel corso della quale verranno richiesti i dati identificativi oltre ad un recapito di posta elettronica personale. Con le stesse modalità potranno essere gestite successive comunicazioni di variazione o di nuove unità.

COMUNICAZIONE CARTACEA

Chi non è in grado di realizzare direttamente la comunicazione on-line può presentare il modello cartaceo correttamente compilato direttamente all’Amministrazione comunale ove è situato l’alloggio. Alternativamente il modello può essere presentato presso la rispettiva organizzazione turistica periferica (Apt e Consorzi Pro loco).

QUANDO FARE LA COMUNICAZIONE

La prima comunicazione è richiesta entro trenta giorni dal verificarsi delle nuove condizioni di messa in disponibilità dell’alloggio sul mercato delle locazioni turistiche. La comunicazione non ha scadenze e una nuova comunicazione è richiesta, entro il medesimo termine, solo qualora si realizzino diverse condizioni d’uso dell’alloggio rispetto alla precedente comunicazione (nuova messa in disponibilità sul mercato della locazione turistica dell’alloggio, modifica di comunicazione precedente, cessazione della messa in disponibilità sul mercato della locazione ecc.).

ALTRE INDICAZIONI

Consorzio Turistico Valle del Chiese Tel. 0465-901217

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Turismo – Ufficio Ricettività Turistica
Indirizzo: Via Romagnosi, 9 - Centro Europa - 38100 - TRENTO
Telefono: 0461/496536 - 0461/496545  Fax: 0461/496570
ufficio.ricettivitaturistica@provincia.tn.it

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